Art. 8.
(Interventi sui beni culturali).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, di intesa con i comuni e con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici degli enti locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, completano il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
      2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche degli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), predispongono un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio

 

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culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di enti pubblici.
      3. I soprintendenti competenti in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle regioni sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito al quale fare affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dalla crisi sismica. L'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per l'assegnazione delle stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e la loro destinazione alle competenti soprintendenze.